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Emergenza determinatasi a seguito del crollo “Ponte Morandi”: Agevolazioni per i contratti di leasing finanziario, finanziamento e credito agrario

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la spettabile clientela che, con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 20 agosto 2018, n. 539, è stata data attuazione agli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato, per 12 mesi, dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 201 in conseguenza del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come “Ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018.

In particolare, è stato stabilito che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ulteriori informazioni, oltre all’indirizzo email bplg_it_moratoria@bnpparibas.com , sono disponibili i seguenti canali di contatto:

fax: 02/67.333.403

tel. 02/67.333.964