Piano di Sostituzione

Le disposizioni della Benchmark Regulation [1] e dell’art. 118 bis del Testo Unico Bancario – TUB [2] prevedono l’obbligo per le banche e gli intermediari finanziari di redigere e mantenere aggiornato il “Piano interno di Sostituzione (Fallback)” che identifica le azioni da intraprendere nel caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento [3].

Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento, il piano interno adottato dall’Intermediario, in linea con quanto previsto dal Gruppo BNP Paribas, prevede le azioni seguenti:

“l’Intermediario utilizza, in sostituzione dell’indice di riferimento, un indice di riferimento sostitutivo pari al:

i. parametro o tasso alternativo pubblicato, convalidato, approvato o riconosciuto dall’amministratore dell’indice di riferimento sostitutivo, dalla banca centrale, dall’autorità monetaria o da qualsiasi istituzione o autorità analoga (compresi i pertinenti comitati o altri organismi istituiti, sponsorizzati o approvati da uno dei predetti, quali il Gruppo di Lavoro sui Tassi “Euro Risk Free Rates”, istituito dalla Banca Centrale Europea, dall’Associazione Europea dei Mercati Mobiliari e dalla Commissione Europea, o da qualsiasi altro organismo successore).

La determinazione dell’indice di riferimento sostitutivo è volta ad assicurare la continuità dei contratti e delle disposizioni ad essi collegate.

L‘Intermediario adotta qualsiasi modifica tecnica necessaria e, qualsiasi aggiustamento [4] per rendere tale indice di riferimento sostitutivo rapportabile all’indice di riferimento originario concordato tra le Parti.

La scelta viene intrapresa dall’Intermediario in buona fede ed in modo coerente con gli standard bancari comunemente accettati.

Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l’indice sostitutivo individuati. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell’ultimo valore disponibile dell’indice di riferimento. Si applicherà inoltre quanto disposto dalle clausole contrattuali all’uopo dedicate.


[1] Articolo 28, paragrafo 2 del Regolamento UE 2016/1011 e successivo Regolamento UE 2021/168, pubblicato il 12 febbraio 2021.

[2] L’articolo 118 bis del TUB è stato pubblicato con Decreto legislativo del 7 dicembre 2023, n. 207.

[3] La variazione sostanziale o la cessazione dell’indice di riferimento (Evento di Discontinuità Permanente) indica uno dei seguenti eventi:

a. qualsiasi interruzione sostanziale dell’indice di riferimento, qualsiasi cambiamento sostanziale nella metodologia di calcolo del parametro di riferimento;

b. l’ indisponibilità dell’indice di riferimento, o l’assenza di quotazione sulla Screen Page, per un periodo di almeno 20 giorni lavorativi consecutivi;

c. un’affermazione in pubblico o una comunicazione pubblica fatta dall’amministratore dell’indice di riferimento o per suo conto oppure dall’autorità competente circa la definitiva cancellazione o cessazione della pubblicazione dell’indice di riferimento;

d. un regolatore o altra entità ufficiale del settore vieti l’uso di tale indice di riferimento o indichi che il suo utilizzo è soggetto a restrizioni o conseguenze negative;

e. l’assenza o il ritiro di qualsiasi autorizzazione richiesta all’amministratore del parametro di riferimento o l’assenza o il ritiro del parametro di riferimento o del suo amministratore da qualsiasi registro ufficiale.

Screen Page: indica le pagine del servizio di informazioni Reuters, le pagine sostitutive relative al suddetto servizio di informazioni o ad ogni altro servizio di informazioni equivalente (come ad esempio Bloomberg).

[4] Aggiustamento: indica un adeguamento del margine, finalizzato ad eliminare, o a ridurre, ogni potenziale perdita economica intervenuta per una delle parti a causa della sostituzione dell’indice e, conseguentemente, ad assicurare che il Tasso di Riferimento Sostitutivo sia equivalente all’indice alla data della sua sostituzione. L’Aggiustamento rappresenta un valore fisso che può essere sia in aumento che in diminuzione del margine.